๐…๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฎ๐ฌ๐จ ๐ž ๐ซ๐ข๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐จ ๐ž๐๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ’๐จ๐ญ๐ญ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: รจ questo l’obiettivo della legge 92, che abbiamo approvato pochi giorni fa in Consiglio regionale.
Tra le novitร  introdotte dalla legge c’รจ la modifica della nozione di ristrutturazione edilizia, che รจ stata ampliata; la possibilitร  di comprendere anche interventi di aumento di volumetria; la proroga del piano operativo dei Comuni da tre a cinque anni; il dimezzamento dei tempi di attesa per l’autorizzazione sismica.
๐’๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐๐ข ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ž ๐š๐ ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง๐š ๐๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.
La legge permette alla Regione Toscana di accedere piรน facilmente ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Pnrr รจ una risorsa importante e deve essere gestita adeguatamente e in maniera rapida. La proposta di legge รจ stata oggetto di consultazioni in commissione, alle quali hanno partecipato Anci Toscana, UPI Toscana, Confapi, Confindustria, Confartigianato, ANCE, Ordine dei Geologi, Rete Toscana Professioni Tecniche, CGIL Toscana. Le associazioni ambientaliste pur invitate alle consultazioni, non si sono presentate. Questo provvedimento agevola soltanto le iniziative sostenute dal PNRR e dal fondo complementare, cioรจ iniziative che rispondono ad una programmazione nazionale vagliata dallโ€™Unione Europea e sulla cui necessitร  pare davvero difficile ammettere dubbi.
In questo modo i Comuni, che hanno fortemente sollecitato questa norma, potranno stabilire in concreto quali siano gli interventi ammissibili sui diversi edifici del proprio territorio, a prescindere da come tali interventi sono definiti dalla normativa sovraordinata, lasciando alla normativa regionale il compito di individuare il regime amministrativo e la procedura di sanzione, nel rispetto della disciplina statale di riferimento.